Non può essere sollevata in sede di ricorso in Cassazione la questione afferente la qualificazione dei vizi del bene oggetto dell'appalto come "gravi difetti" se non proposta nella fase di merito. (Cass. Civ., Sez. II, n. 10913 del 18 maggio 2011)

In tema di appalto è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si invochi la riconducibilità dei vizi dell’opera alla categoria dei gravi difetti (ai sensi dell’art. 1669 c.c., i quali come tali si sottraggono all’onere di denuncia, previsto dall’art. 1668 c.c.) qualora la questione stessa non risulti essere stata dibattuta nel giudizio di appello.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto i vizi dell'opera realizzata nell'ambito del contratto di appalto qualificabili come "gravi difetti" sono contrassegnati da una disciplina specifica. Ne segue che essi, come tali, non possano essere oggetto di una questione che venga sollevata per la prima volta in fase di ricorso per Cassazione. Poichè il relativo giudizio si atteggia come mera censura giuridica dell'operato del giudice d'appello, infatti, non avrebbe senso prospettare quale vizio di legittimità una questione che nel merito mai ha costituito materia del contendere nei precedenti gradi del giudizio, in cui avrebbe potuto legittimamente rinvenire trattazione.

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