Non può essere sollevata in sede di ricorso in Cassazione la questione afferente la qualificazione dei vizi del bene oggetto dell'appalto come "gravi difetti" se non proposta nella fase di merito. (Cass. Civ., Sez. II, n. 10913 del 18 maggio 2011)
In tema di appalto è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si invochi la riconducibilità dei vizi dell’opera alla categoria dei gravi difetti (ai sensi dell’art. 1669 c.c., i quali come tali si sottraggono all’onere di denuncia, previsto dall’art. 1668 c.c.) qualora la questione stessa non risulti essere stata dibattuta nel giudizio di appello.