Non perde le agevolazioni "prima casa" chi, procedendo a plurimi acquisti e rivendite di immobili entro i termini di legge, si impegna a trasferire la residenza nell’ultimo cespite entro i diciotto mesi previsti per il primo atto acquisitivo. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 20042 del 7 ottobre 2015)

L'agevolazione prevista per la prima casa può essere mantenuta solo se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile ad abitazione propria, anche in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell'arco del tempo previsto dalla legge dopo la rivendita dell'immobile originariamente acquistato, in termini tali che per ciascuno degli acquisti intermedi il contribuente sia onerato di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'intento, in virtù del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata. Ed invero, i benefici fiscali sono, per loro natura, subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi, sicché il raggiungimento dello scopo (abitativo) rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio, connaturato alla stessa ratio dell'istituto. Pertanto, salvi i benefici goduti in riferimento al primo originario acquisto, i benefici richiesti in relazione agli acquisti successivi resteranno acquisiti a condizione che si maturi (entro il termine di mesi 18 dal primo atto di acquisto) la condizione imposta dalla legge in relazione ai successivi atti di acquisto, e cioè la fissazione della residenza anagrafica in uno qualunque degli immobili oggetto di riacquisto dopo la rivendita del precedente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto peculiare la fattispecie portata all'attenzione dei Giudici: spettano le agevolazioni nel caso in cui, una volta acquistato un immobile invocando le agevolazioni "prima casa" entro i susseguenti diciotto mesi si provveda ad alienarla (senza avervi mai abitato) e a ricomprarne un'altra (entro dodici mesi dalla vendita della prima) andandovi ad assumere la residenza? In primo grado la risposta era stata negativa, sulla scorta della considerazione della mancata assunzione della residenza nell'immobile acquistato in prima battuta, ove mai l'acquirente aveva trasferito la propria residenza. E' stato tuttavia osservato come, coniugando la disposizione di legge in forza delle quali è consentito, nel caso di alienazione effettuata prima dei cinque anni, provvedere al riacquisto di una nuova abitazione da adibire a "prima casa" entro una anno dalla (ri)vendita con la norma fondamentale che impone l'assunzione della residenza entro diciotto mesi dall'acquisto, è comunque possibile far salva la spettanza delle agevolazioni invocate per entrambi gli atti acquisitivi.

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