Non costituisce violazione dell'art. 615 bis c.p. installare nel pianerottolo condominiale una telecamera: ballatoi e scale non sono luoghi di privata dimora. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 34151 del 12 luglio 2017)
L'art. 615 bis c. p. è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p.; vale a dire, nell'abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre nelle "appartenenze" di essi. Si tratta di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. Peraltro, proprio l'oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio. Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese.