Non competono le agevolazioni fiscali "prima casa" per i vani cantina che vengono usati come abitazione quando la superficie abitativa complessiva eccede la misura di legge. (Cass. Civ., Sez. V, n. 21533 del 18 ottobre 2011)

I vani accatastati come cantina ma che, in realtà, vengono usati a scopo abitativo non legittimano l'agevolazione fiscale per la prima casa se la superficie globale abitativa supera i 240 mq.

Commento

(di Daniele Minussi)
I criteri di cui al DM 2 agosto 1969 relativi ai requisiti che debbono presentare gli immobili per non essere qualificati come non di lusso (originariamente utilizzati dalla c.d. "legge Tupini" per finalità agevolative) sono stati costantemente utilizzati dalle norme che via via si sono succedute nel tempo in tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa". Tra tali requisiti va ambientato quello relativo alla superficie massima che un'unità abitativa può presentare. Il computo della metratura non comprende le pertinenze, quali boxes auto, magazzini e cantine. Tuttavia se dette pertinenza in concreto sono state utilizzate a fini abitativi, così in concreto immutate nella loro destinazione originaria, anche la superficie delle stesse deve essere computata ai fini dell'accertamento della natura del bene (se cioè meritevole di fruire del trattamento agevolativo o meno).

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