Non è usucapibile una servitù consistente nel diritto di far protendere i rami di un albero sul fondo altrui. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 21694 del 26 agosto 2019)

Il proprietario del fondo confinante non può acquistare per usucapione il diritto di far propendere i rami degli alberi sul terreno del vicino. Il diritto di pretendere la potatura dei rami che si protendono sulla proprietà altrui, così come disciplinato dall'art. 896 cod.civ. può essere esercitato anche da una fondazione bancaria, la quale agisce quale semplice soggetto privato a tutela di un proprio diritto leso dalla condotta di altro soggetto privato, senza con ciò venga a implicare il coinvolgimento del fine istituzionale dell'Ente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi del I comma dell'art.896 cod.civ. (norma che tuttavia fa salvi usi e regolamenti locali) colui sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo. Va da sè che, non rinvenendo l'attività di chi ha il diritto di far tagliare i rami alcun limite cronologico, come espressamente recita la norma in esame, si può correlativamente concludere nel senso che il proprietario del fondo sul quale si trovano gli alberi che protendono i predetti rami sul suolo altrui giammai potrà usucapire un diritto di servitù che corrisponda a tale situazione di fatto.

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