Non è trascrivibile il verbale di conciliazione avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà. (Tribunale di Roma, sent. 22 luglio 2011)

Il verbale di conciliazione (seppur omologato, come nel caso di specie), avente a oggetto l’acquisto di un immobile mediante usucapione, non può essere trascritto nei registri immobiliari, in quanto non riconducibile a una delle ipotesi normative previste dagli atti soggetti a trascrizione. E, infatti, se è pur vero che l’istituto dell’usucapione rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, è evidente che il verbale di conciliazione avente a oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, non si risolve in uno degli accordi previsti dall’art. 2643 c.c., perché non realizza un effetto modificativo, estintivo, o costitutivo, ma assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l’incertezza, mediante la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Notevole l'intervento della Corte di merito romana: alla natura di negozio di mero accertamento dell'accordo contenuto nel verbale di conciliazione perfezionato all'esito del procedimento di mediazione, viene riconnessa l'impossibilità di procedere alla trascrizione dello stesso. Ne segue la sostanziale inutilità dell'accordo al fine di incardinare il diritto di proprietà in capo a chi ne sia stato riconosciuto titolare.
Il nodo della decisione è costituito dall'interpretazione dell'art.11 del d.lgs. 4 marzo 2010 n.28 (relativo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). La norma infatti prevede la trascrivibilità del verbale di conciliazione nei registri immobiliari quando la mediazione si risolva in un "accordo coincidente con uno degli atti previsti dalla disposizione normativa di cui all'art.2643 cod.civ.".
Ciò premesso, alla domanda se l'accertamento dell'intervenuta usucapione possa o meno rientrare negli accordi di cui sopra, la risposta è stata negativa.
La natura accertativa della sentenza che dichiara l'intervenuta usucapione non può se non riverberarsi sul succedaneo della stessa, nella fattispecie il verbale di conciliazione.
Le conseguenze: l'indispensabilità di un atto notarile che sancisca il trasferimento della proprietà, ovvero di una sentenza giudiziale (esito che comporterebbe non certo uno snellimento di costi, bensì un sostanziale aggravamento di essi).

Aggiungi un commento