Non è reale, ma personale l’azione di adempimento in forma specifica di cui all’art. 2932 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1233 del 27 gennaio 2012)

L'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non ha natura reale, ma personale, in quanto diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, onde tale azione deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto una simile obbligazione. Ne consegue che, ove un terzo abbia acquistato la proprietà del bene oggetto del contratto preliminare senza una cessione di questo, bensì a titolo diverso, non si verifica la successione nel diritto controverso di cui all'art. 111 c.p.c., e il terzo è privo di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, anche in sede di impugnazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in considerazione deve in ogni caso fare i conti con l'efficacia prenotativa della trascrizione della domanda giudiziale intesa ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione del venditore di trasferire la proprietà di un bene immobile. Ne segue che, nell'ipotesi in cui il promittente alienante, successivamente alla trascrizione di tale domanda (intesa ad ottenere il trasferimento del bene in favore del promissario acquirente) avesse a cedere ad un terzo la proprietà del bene, costui comunque sarebbe pregiudicato dall'emissione della sentenza favorevole al promissario acquirente.

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