Non è imponibile le plusvalenza sull'indennità espropriativa se l’amministrazione la corrisponde in ritardo. (Cass. Civ., Sez. Tributaria, sent. n. 1429 del 22 gennaio 2013)

Ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1° gennaio 1989. Tuttavia qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
E ci mancherebbe altro!... verrebbe da dire. Va premesso che la legge 413 del 1991 ebbe ad assoggettare a imposta quanto corrisposto anche a titolo transattivo al proprietario di un immobile assoggettato a procedimento espropriativo in tre differenti casi:
a) procedimenti susseguenti all'entrata in vigore della normativa (1 gennaio 2002);
b) procedimenti ablativi perfezionati tra il 31 dicembre 1988 e l'entrata in vigore della normativa (con modalità diverse a seconda del fatto se la percezione delle indennità fosse intervenuta prima o dopo l'entrata in vigore della normativa);
c) espropriazioni antecedenti la data del 31 dicembre 1998 nella ipotesi in cui le somme fossero state percepite in conseguenza di atti volontari o di provvedimenti emessi dopo il 31 dicembre 1988 e fino all'entrata in vigore della legge 413/1991.
Nella fattispecie il trasferimento bonario del terreno era stato perfezionato in data antecedente il 31 dicembre 1988 mentre la somma versata a titolo di conguaglio era stata effettuata molti anni dopo (nel 1997).
La Corte ha statuito che tale ritardo non può certo valere a determinare l'assoggettamento all'imposta di quanto corrisposto in ritardo dall'amministrazione. Ne segue che, in tutti i casi in cui il pagamento dell'indennità sia stato effettuato dopo l'entrata in vigore della legge 413/1991, ma il trasferimento della proprietà del bene sia intervenuto prima del 31 dicembre 1988 (a qualsiasi dinamica acquisitiva tale trasferimento sia riferibile: decreto, cessione bonaria, occupazione acquisitiva) l'imposta non è dovuta.

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