Non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy nell'ipotesi di fruizione dei dati personali a fine di giustizia e l'atto processuale con cui si sia posto in essere tale utilizzo sia conforme a legge. (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3034 dell’8 febbraio 2011).
La speciale rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali.
È nell’ambito del processo civile che le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo e di attuazione del diritto di difesa devono trovare composizione. Alle disposizioni del codice di rito va attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e, nel caso di divergenza, le prime devono prevalere. Né può dirsi che la disciplina dettata nel codice di rito, antecedente all’entrata in vigore del codice della privacy, abbia ignorato gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza (avendo il legislatore già curato i profili rilevanti in proposito ed essendo successivamente intervenuto con i correttivi ritenuti necessari).