Non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy nell'ipotesi di fruizione dei dati personali a fine di giustizia e l'atto processuale con cui si sia posto in essere tale utilizzo sia conforme a legge. (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3034 dell’8 febbraio 2011).

La speciale rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali.
È nell’ambito del processo civile che le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo e di attuazione del diritto di difesa devono trovare composizione. Alle disposizioni del codice di rito va attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e, nel caso di divergenza, le prime devono prevalere. Né può dirsi che la disciplina dettata nel codice di rito, antecedente all’entrata in vigore del codice della privacy, abbia ignorato gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza (avendo il legislatore già curato i profili rilevanti in proposito ed essendo successivamente intervenuto con i correttivi ritenuti necessari).

Commento

(di Daniele Minussi)
Specialmente difficile si pone il contemperamento del diritto alla riservatezza, nelle sue molteplici articolazioni previste dal t.u. 196/2003, rispetto ad altri diritti e alle naturali limitazioni intrinsecamente ritraibili dalle norme del sistema. In tal senso la fattispecie (concernente la presunta violazione del diritto in esito alla notificazione a soggetti terzi del verbale d'udienza che disponeva un ordine di esibizione dal quale si ritraevano dati personali sensibili afferenti alla salute della parte) ben può essere considerata paradigmatica.
Le S.U. hanno al riguardo stabilito come non sia configurabile una lesione alla privacy ogniqualvolta il titolare del trattamento (nella specie il legale che aveva provveduto ad effettuare la notificazione) si sia attenuto alle norme di legge. In particolare le norme di giustizia, nell'ambito di un procedimento civile (o penale) rendono , quando osservate, inapplicabili le norme generale in tema di trattamento dei dati.

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