Non è applicabile l’imposta di registro agevolata quando il privato vende a società immobiliare che dichiari in atto di impegnarsi a rivendere in tre anni. (Cass. Civ., Sez. V, n. 13847 del 26 giugno 2011)

Non è applicabile l'aliquota di imposta di registro agevolata per i trasferimenti di fabbricati e porzioni di fabbricati che, seppur effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della propria attività la rivendita di beni immobili, e che dichiarino nell'atto l'intenzione di rivenderli entro tre anni, siano posti in essere da soggetti privati. Perché operi il beneficio, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1% e dei tributi ipotecario e catastale in misura fissa, è, difatti, necessario, che il cedente ponga in atto il trasferimento nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione. Pertanto non opera se la vendita alla società immobiliare è effettuata da parte di un soggetto privato, essendo l'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e non esente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ribadita la conclusione secondo la quale la speciale agevolazione in parola compete soltanto quando la parte cedente sia un "soggetto IVA".

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