Nomina di amministratore di sostegno: competenza territoriale. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 16544 del 2 luglio 2013)

In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio; pertanto le risultanze anagrafiche non assurgono a dato preminente, se vengono superate da evenienze di fatto conclamanti un diverso effettivo domicilio della persona, nel cui interesse si chiede l'apertura del procedimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia sancisce l'irrilevanza del dato anagrafico ogniqualvolta esso sia nei fatti superato dall'accertamento dell'effettivo centro di riferimento degli interessi del beneficiario.

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