Nel rapporto planivolumetrico della "legge Ponte" va considerata la cubatura di tutto l'edificio e non solo quella corrispondente alle unità cedute a terzi. Ne segue che il condomino ha diritto al posto auto da parte del costruttore inadempiente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2236 del 4 febbraio 2016)

Deve ritenersi legittima la motivazione della sentenza di merito che ha accertato il diritto reale d’uso per parcheggio di autovetture in capo al singolo condomino su di un’area da staccarsi dalla maggior superficie del piano cantinato del fabbricato, dovendosi rilevare l’esistenza di un vincolo pubblico di destinazione soggettivo in favore degli utilizzatori dello stabile nell’ambito dei parcheggi condominiali riconducibili alla disciplina della legge c.d. Ponte, laddove il costruttore abbia violato la proporzione tra volumetria e area riservata a parcheggio, perché ha considerato solo la volumetria degli appartamenti venduti a terzi e non anche quella di tutto l’edificio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il costruttore aveva computato le superfici del vano autorimessa da porsi a disposizione quale parcheggio auto sulla scorta delle cubature corrispondenti agli appartamenti ceduti a terzi e non a quelli la cui proprietà si era trattenuta. Al di là del fatto di ribadire la natura imperativa dell'art.41 sexies della legge 1150/1942 e la conseguente eterointegrazione giudiziale dell'atto di trasferimento della proprietà dell'unità abitativa, la pronunzia si segnala per l'illustrazione della concreta modalità di messa a disposizione dell'area corrispondente al posto auto, vale a dire il riconoscimento del diritto indifferenziato dei condomini di far valere sull'area che era stata esclusa (in quanto rimasta di proprietà del costruttore) un diritto di uso per parcheggiare l'auto.

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