Nel rapporto planivolumetrico della "legge Ponte" va considerata la cubatura di tutto l'edificio e non solo quella corrispondente alle unità cedute a terzi. Ne segue che il condomino ha diritto al posto auto da parte del costruttore inadempiente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2236 del 4 febbraio 2016)
Deve ritenersi legittima la motivazione della sentenza di merito che ha accertato il diritto reale d’uso per parcheggio di autovetture in capo al singolo condomino su di un’area da staccarsi dalla maggior superficie del piano cantinato del fabbricato, dovendosi rilevare l’esistenza di un vincolo pubblico di destinazione soggettivo in favore degli utilizzatori dello stabile nell’ambito dei parcheggi condominiali riconducibili alla disciplina della legge c.d. Ponte, laddove il costruttore abbia violato la proporzione tra volumetria e area riservata a parcheggio, perché ha considerato solo la volumetria degli appartamenti venduti a terzi e non anche quella di tutto l’edificio.