Negotiorum gestio e situazione conflittuale tra le parti. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 21423 del 25 luglio 2025)

La gestione di affari altrui non è configurabile in presenza di una situazione conflittuale tra le parti, tale da rivelare un interesse del dominus contrario all’intervento del preteso gestore, non potendo quest’ultimo consistere in un’azione posta in essere in sostituzione di colui che abbia manifestato, anche implicitamente, una volontà contraria o rivendicato un diritto incompatibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l’esistenza di una vertenza giudiziaria pluridecennale tra le parti, in ordine al trasferimento di un immobile oggetto di un contratto preliminare di vendita, fosse compatibile con la ricorrenza di una negotiorum gestio idonea a fondare, in capo al soggetto non proprietario del bene, autore di un abuso edilizio, la pretesa di rimborso ex art. 31, comma 3, della l. n. 47 del 1985, delle somme versate per la definizione di una procedura di condono).

Commento

(di Daniele Minussi)
L'attività del gestore non deve porsi in contrasto con un divieto posto dal dominus. Se costui avesse infatti preventivamente escluso un'ingerenza nella propria sfera giuridica, sarebbe esclusa la gestione di affari. La prohibitio domini può essere non soltanto espressa, ma anche tacita, ritraibile da una condotta concludente (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3143/84). L'ipotesi di cui alla pronunzia in commento rientra precisamente in tale ultima ipotes i: la posizione di conflitto tra le parti, infatti, si traduce in una volontà contraria implicita in capo al dominus, tale da non consentire la produzione degli effetti della fattispecie,

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