Natura reale del contratto di mutuo. Conseguenze in tema di proponibilità dell'azione di restituzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 35959 del 22 novembre 2021)

Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della richiesta restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che intende richiedere la restituzione della "res" oggetto del contratto di mutuo, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia parte dalla considerazione della natura giuridica del mutuo. Esso si qualifica anzitutto come contratto reale con effetti reali. La realità del contratto attiene al fatto che il perfezionamento del medesimo si verifica soltanto in esito alla consegna materiale della cosa che ne è l'oggetto. L'efficacia reale è legata al fatto che la conclusione dell'accordo (accompagnata dalla traditio della res per quanto già detto) è produttiva dell'effetto consistente nel passaggio di proprietà della cosa che, già in capo al mutuante, viene ad essere trasferita al mutuatario (cfr. l'art. 1814 cod.civ.). Ciò premesso, la S.C. ne deduce come sia la parte mutuante a dover dare conto, agendo per la restituzione di quanto oggetto del contratto, sia dell'intervenuta consegna di quanto mutuato, sia del relativo titolo giuridico, elementi da intendersi quali vere e proprie condizioni per l'azione.

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