Natura "oggettiva" della servitù per destinazione del padre di famiglia. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3219 del 12 febbraio 2014)

La servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita ope legis quando, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante de facto il contenuto della servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ribadita la natura non volontaria dell'insorgenza del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia, cui è collegata la indispensabile qualità dell'apparenza della servitù stessa. E' l'intrinseca natura delle opere oggettivamente considerate e non l'intento dell'originario proprietario di destinarle al servizio di una porzione del fondo la fonte del diritto.

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