Natura giuridica della quietanza del prezzo contenuta nella vendita immobiliare. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 33200 del 10 novembre 2022)

L’indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il “pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 cod.civ., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell‘art. 2732 cod.civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quale efficacia per la quietanza contenuta nell'atto notarile di vendita?
Va in primo luogo osservato che la pronunzia in commento ha quale termine di riferimento la stipula di un atto di vendita in un tempo di poco antecedente l'entrata in vigore (4 luglio 2006) delle disposizioni in materia di tracciamento degli strumenti di pagamento di cui alla c.d. "legge Bersani". Assai più complesso infatti sarebbe attualmente discutere della non rispondenza al vero della quietanza accompagnata dall'indicazione puntuale dei mezzi di pagamento, con la relativa praticabilità di indagini intese ad accertare la concreta esecuzione delle operazioni bancarie in esecuzione degli stessi. Ciò premesso, secondo la S.C. la quietanza espressa in atto, se non sortisce una piena prova del pagamento ai sensi dell'art. 2700 cod.civ., tuttavia possiede natura confessoria. Come conseguentemente poter dare la prova contraria? O deducendone la natura simulata (dovendo la relativa controdichiarazione risultare per iscritto) oppure invocando l'errore di fatto ai sensi dell'art. 2732 cod.civ. (che ne disciplina la rilevanza in tema revoca della confessione).

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