Natura giuridica della dichiarazione ex II comma art. 40 l. 47/85 relativa alle menzioni urbanistiche. Conseguenze sulla possibilità di emettere pronunzia ex art. 2932 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21855 del 27 ottobre 2015)

La dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia a norma dell'art. 40, comma II, della l. n. 47/1985 ha natura negoziale e deve essere fatta dalla parte, sicché la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere pronunciata in base a una dichiarazione del difensore del promissario acquirente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Per costante giurisprudenza non risulta indispensabile che il contratto preliminare di vendita immobiliare contenga le menzioni urbanistiche. Esse sono tuttavia indispensabili allo scopo di pervenire all'emissione della sentenza costitutiva che, ai sensi dell'art. 2932 cod.civ., venga emessa nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di contrarre. Ordinariamente le dichiarazioni di cui all'art. 40 l.47/85 sono emesse dalla parte alienante, la quale con tutta evidenza è al corrente della situazione urbanistica del bene oggetto della vendita. Va tuttavia da sè che, qualora fosse indispensabile che l'integrazione di tali dati carenti nel contratto preliminare dovesse dipendere obbligatoriamente dalla condotta del promittente alienante, in ipotesi inadempiente, il tutto si risolverebbe in una beffa per il promissario acquirente. Proprio tenuto conto di ciò, si reputa praticabile una condotta dichiarativa facente capo al detto promissario avente ad oggetto le menzioni urbanistiche anche nel corso del procedimento volto all'emissione della pronunzia ex art. 2932 cod.civ.. In ogni caso però si reputa che i relativi dati debbano pur sempre essere ricondotti ad una dichiarazione di parte, avente natura integrativa del contratto e facente parte di esso. Per tale motivo, dunque, non sarebbe possibile che la menzione fosse contenuta nella mera dichiarazione effettuata dal procuratore, sprovvisto di procura speciale, in corso di causa. Se si può concordare su tale aspetto, non altrettanto è a dirsi circa la reputata natura negoziale della dichiarazione, al più riconducibile a manifestazione di scienza.

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