Natura dichiarativa della pronunzia di divisione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 406 del 10 gennaio 2014)

In tema di comunione ereditaria, il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; esso non opera, invece, e la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell'altrui quota. Ne consegue che gli interessi compensativi sul conguaglio decorrono soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva che fa cessare lo stato di indivisione mediante attribuzione ad un condividente di un bene eccedente la sua quota.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel ribadire la natura dichiarativa della divisione la pronunzia in esame distingue tra gli effetti propri del concreto riparto dei beni che sia esattamente pari alla quota di diritto e l'assegno divisionale che sia ultroneo rispetto a tale porzione astratta. E' infatti evidente, sia che il fenomeno abbia luogo giudizialmente, sia che esso intervenga convenzionalmente (cioè all'esito di un contratto di divisione) che quando ad uno dei condividenti vengano attribuiti in fatto beni di valore eccedente la propria quota di diritto, non può che correlativamente verificarsi l'inverso per qualche altro condividente. Il primo assume la qualifica sostanziale di acquirente, l'ultimo o gli ultimi di venditori (limitatamente alla differenza tra la quota di diritto e quella concretamente assegnata). Ne discende come, correttamente, tale dinamica non possa che essere contrassegnata da un'efficacia costitutiva, con tutte le conseguenze del caso.

Aggiungi un commento