Natura dichiarativa della divisione: conseguenze sulla prova della titolarità dei beni in essa dedotti. Irrilevanza per i terzi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4730 del 10 marzo 2015)
L'atto di divisione, in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, mentre assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione.