Natura della fusione: successione a titolo universale nei rapporti già facenti capo a ciascuna società. Effetti in relazione agli obblighi risarcitori di cui all'art. 2051 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22998 dell’11 novembre 2015)

La fusione di società, anche mediante incorporazione, realizza una successione universale corrispondente a quella mortis causa delle persone fisiche, sicché il nuovo soggetto risultante dalla fusione (o il soggetto incorporante) diviene l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti in ragione della fusione o della incorporazione, fra i quali vanno ricompresi anche quelli derivanti da responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c., in relazione ai danni causati da un incendio delle parti comuni di un immobile di proprietà della società incorporata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche l'obbligazione che si genera in conseguenza della produzione dell'evento dannoso connesso ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva (tale quello per il danno cagionato dalle cose in custodia) passa in capo alla società risultante in esito al procedimento di fusione. Si può ben dire che essa costituisca un'ipotesi di successione a titolo universale in riferimento all'integralità dei rapporti giuridici già facenti capo alle entità coinvolte nell'operazione straordinaria.

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