Natura aleatoria del contratto atipico di mantenimento. Rilevanza della comparazione delle prestazioni delle parti. Nullità del contratto per assenza di alea. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23895 del 23 novembre 2016)

Il contratto atipico di mantenimento (o vitalizio alimentare o assistenziale) è caratterizzato essenzialmente dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni: la capitalizzazione della rendita reale del bene capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitalizzante. La comparazione dev'essere svolta secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se il vitalizio è costituito a favore di un malato terminale, il contratto è nullo: questa la conclusione della S.C. con la pronunzia che si annota.
Che cosa è l'alea? Essa pare consistere in un modo speciale di atteggiarsi dell'oggetto del contratto e del rapporto economico tra le prestazioni, di modo che ad una differenza economica tra esse non corrisponda un'analoga differenza giuridica. L'alea viene in tal modo anche a far parte dell'elemento causale del contratto, poiché esprime un rapporto di proporzionalità giuridica tra le attribuzioni. Soltanto accedendo a questa nozione economica di aleatorietà è possibile comprendere come esistano tipologie contrattuali nelle quali le parti possano aver programmato l'incidenza degli eventi aleatori nella pattuizione effettivamente stipulata. Per tale via è come se le parti avessero stabilito che la convenzione ha per oggetto da un lato la corresponsione di una determinata somma di denaro, dall'altra l'esecuzione di determinate prestazioni, possiede un proprio equilibrio. In considerazione di questa ragione, ove il presupposto di tale equilibrio si riveli falsato (in effetti non sussistendo l'alea apparentemente a base della stipulazione, come appunto nell'ipotesi in cui sia stata pattuita una prestazione vitalizia a fronte dell'aspettativa di vita praticamente assai breve del beneficiario), il congegno negoziale non può non dirsi viziato da radicale nullità. Nullità per difettosità tanto della causa, quanto dell'oggetto del contratto.

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