Mutuo fondiario e mancata indicazione del valore del cespite cauzionale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 29745 del 19 novembre 2018)

L'indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia non assurge a requisito di forma prescritto "ad substantiam", non essendo previsto come tale dalla disciplina specifica di cui agli artt. 38 e 117 T.U.B. e non rientrando nell'ambito delle "condizioni" contrattuali di carattere economico. Ne consegue che la sua omissione non impedisce l'applicabilità del limite di finanziabilità, che è requisito di sostanza del contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, le leggi in tema di credito fondiario contengono limitazioni relative alla percentuale di finanziabilità che risultano intrinseche rispetto alla figura: ne segue che la somma oggetto del finanziamento non può eccedere una determinata percentuale rispetto al valore dell'immobile. E' l'indicazione di tale valore nell'atto di finanziamento un elemento essenziale? Deve cioè indispensabilmente essere "rivestito" del formalismo dello scritto? Secondo la S.C. la risposta è negativa.

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