Mutuo fondiario e decorso del termine ventennale a far tempo dall'iscrizione dell'ipoteca a garanzia dello stesso. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 30625 del 27 novembre 2018)

Le ipoteche relative ai contratti di mutuo fondiario disciplinati dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 7 del 1976 sono soggette al termine ventennale di cui all'art. 2847 cod.civ. per la rinnovazione della garanzia reale. In mancanza di tale novella iscrizione ha luogo la cessazione automatica degli effetti dell'iscrizione, a tutela della sicurezza della circolazione dei beni e dell'affidamento dei terzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non conta la natura fondiaria del mutuo o meno: in ogni caso l'ipoteca si prescrive una volta che sia decorso il termine ventennale. Ne segue l'esigenza che, nell'ipotesi in cui il finanziamento eccedesse tale arco temporale, si proceda al rinnovo della garanzia ipotecaria prima del compimento del ventennio a far tempo dalla esecuzione della formalità di iscrizione.

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