Mutuo: la natura usuraria del tasso va valutata in relazione al tempo del perfezionamento della relativa pattuizione. (Tribunale di Como, 13 luglio 2017)
Ai fini della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, imposta dalla natura imperativa dell'art. 1815, comma II, c.c. non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, l’applicazione degli interessi di mora, giacché l'usurarietà del tasso deve essere valutata in riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato.