Mutuo: la natura usuraria del tasso va valutata in relazione al tempo del perfezionamento della relativa pattuizione. (Tribunale di Como, 13 luglio 2017)

Ai fini della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, imposta dalla natura imperativa dell'art. 1815, comma II, c.c. non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, l’applicazione degli interessi di mora, giacché l'usurarietà del tasso deve essere valutata in riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile l'inquadramento giuridico della fattispecie operato dalla Corte di merito lariana, piuttosto "estrema" la conseguenza applicativa, conforme al testo normativo. All'accertamento della natura usuraria della pattuizione afferente gli interessi segue la statuizione di nullità della relativa clausola ai sensi del II comma dell'art. 1815 cod.civ. e la esclusione della debenza di qualsivoglia somma a titolo di interesse. In altri termini, il mutuo da oneroso (rectius: usurario) viene convertito in gratuito, a cagione della natura imperativa della norma violata. Ciò indipendentemente dal fatto che, in concreto, l'applicazione degli interessi moratori (che avrebbe ecceduto il tasso soglia) abbia avuto o meno luogo.

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