Mutuo: è possibile convenire un termine di restituzione della somma rimesso alla facoltà del creditore? (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 28482 del 5 novembre 2024)

È compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris; tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un’esigibilità immediata del debito di restituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la correttezza della richiesta di restituzione delle somme da parte della mutuante, senza la preventiva necessità di ricorrere alla fissazione di un termine ex art. 1817 cod.civ.)

Commento

(di Daniele Minussi)
La previsione di un termine di restituzione della somma mutuata da fissarsi discrezionalmente da parte del creditore potrebbe porre in crisi la struttura causale del contratto di mutuo. Sarebbe sufficiente riflettere infatti sulla astratta possibilità che il mutuante potesse richiedere al mutuatario, immediatamente dopo avergli sovvenuto la somma concordata, la restituzione della stessa per negare alla radice la plausibilità del congegno negoziale. Esso infatti si paleserebbe del tutto inutile perché radicalmente privo di causa. Questo però non impedisce, a giudizio della S.C., che sia possibile pattuire che il termine di restituzione sia rimesso alla determinazione del creditore, sfuggendo così al meccanismo di fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1817 cod.civ., norma che ne prevede la determinazione ope judicis.

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