Mutuo: è possibile convenire un termine di restituzione della somma rimesso alla facoltà del creditore? (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 28482 del 5 novembre 2024)
È compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris; tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un’esigibilità immediata del debito di restituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la correttezza della richiesta di restituzione delle somme da parte della mutuante, senza la preventiva necessità di ricorrere alla fissazione di un termine ex art. 1817 cod.civ.)