Muro divisorio: inidoneità all'esercizio di servitù di veduta. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 6140 del 24 febbraio 2022)

Il muro divisorio tra due fabbricati non dà luogo a servitù di veduta: ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, e, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che vedute o prospetti sono quelle aperture che consentono di affacciarsi e guardare di fronte (vedute dirette), obliquamente (vedute oblique), lateralmente (vedute laterali), con la pronunzia in esame la S.C. opportunamente ha escluso che il manufatto posto a confine tra i fondi, quand'anche astrattamente idoneo a permettere l'affaccio, possa essere invocato quale elemento posto a fondamento della sussistenza di una servitù di veduta.

Aggiungi un commento