Modifica dei criteri legali di riparto delle spese e diritti soggettivi dei condomini: nullità della deliberazione condominiale non assunta all'unanimità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15042 del 14 giugno 2013)

In materia condominiale deve ritenersi affetta da nullità, che può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia nella stessa espresso voto favorevole, e quindi sottratta al termine di impugnazione di giorni trenta previsto dall'art. 1137 c.c., la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali ex art. 1123 c.c. o di regolamento contrattuale di riparto delle spese per la prestazione di servizi nell'interesse comune. Ciò, in quanto eventuali deroghe, venendo ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. Ne consegue che la modifica a maggioranza, sia pure qualificata, del criterio di ripartizione delle spese, e non all'unanimità, si deve considerare nulla e l'azione può essere proposta in ogni tempo anche da chi abbia partecipato con il suo voto favorevole alla formazione della delibera nulla.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche il condomino che abbia prestato il proprio voto favorevole alla deliberazione con la quale siano state introdotte modificazioni nei criteri di riparto delle spese può impugnarla, ogniqualvolta non sia stata assunta all'unanimità. Soltanto l'adozione con il consenso di tutti i condomini infatti consentirebbe di configurare quanto deliberato come avente natura contrattuale, come tale idoneo ad incidere sui diritti individuali di ciascun condomino.

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