Modica delle tabelle millesimali condominiali: non serve l’unanimità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9232 del 23 aprile 2014)

In tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale: ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma II, c.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia (in base alla normativa antecedente l'entrata in vigore della legge di riforma del condominio) sul tormentato tema della modificabilità delle tabelle millesimali. La natura non negoziale delle stesse (sulla quale cfr. Cass. Civ. SSUU 18477/2010) ne implicherebbe la possibilità di addivenire a modificazioni anche a maggioranza, nella specie quella prevista dal II comma dell'art.1136 cod.civ. ( maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
Va tuttavia segnalato che, a far tempo dal 17 giugno 2013, per effetto della novellazione apportata dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 il nuovo testo dell'art. 69 disp. att. cod. civ. prevede che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 disp. att. cod. civ. possono essere rettificati o modificati all'unanimità.

Aggiungi un commento