Modalità di computo della porzione legittima, accertamento della eventuale lesione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12919 del 24 luglio 2012)

In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.).

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione, una volta enunziate le modalità di esecuzione dell'operazione di riunione fittizia di cui all'art.556 cod.civ., richiama la normativa, dettata in tema di collazione, in funzione della quale operare la valutazione della stima di quanto già oggetto di liberalità inter vivos. All'esito di queste operazioni risulta praticabile l'imputazione ex se, vale a dire il deconto dalla quota di legittima preventivamente calcolata, del valore delle liberalità già ricevute dal legittimario. Soltanto dopo tutto ciò diventerà possibile verificare se vi sia stata o meno lesione della porzione riservata.

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