Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (DL 12 settembre 2014, n. 133)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto "Sblocca Italia", DL 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Dopo "Salva Italia" (DL 6.12.2011 n° 201), ""Cresci Italia" (DL 24 gennaio 2012, n. 1) arriva "Sblocca Italia"...
Al di la delle numerose disposizioni singolarmente dettate per dare il via o "sbloccare" molti cantieri sparsi nella Penisola, il provvedimento in esame contiene numerose rilevanti novità in materia urbanistica, novellando principalmente il T.U. 2001/380. Da segnalare anche la disciplina del c.d. "affitto a riscatto" (rent to buy).
Questi i punti salienti:
a) nell'ipotesi di interventi edilizi che non comportino modifiche delle strutture dell’edificio,
sarà sufficiente presentare una dichiarazione in Comune (CIL: comunicazione inizio lavori) per avviare le opere. Il tutto sia pure sulla scorta della dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la natura non strutturale dell’intervento. b) I regolamenti urbani potranno fornire indicazioni relativi ad edifici da espropriare, tramite il riconoscimento delle "forme di compensazione";
c) Fissato in 60 giorni (comprensivi di istruttoria, acquisizione pareri) il termine per il rilascio dei permessi nei tempi ordinari per i Comuni; possibile la sospensione soltanto nei primi 30 giorni. Eventuali deroghe fino a 120 giorni, solo previste solo per progetti di particolare impatto o complessità. d) Nuove modalità di computo del contributo del costo di costruzione, proporzionato al costo effettivo dell'opera edilizia e non più al peso degli oneri di urbanizzazione,
sia pure a condizione che siano i documenti di pianificazione a prevedere l’agevolazione.
e) Abolita la DIA, rimane soltanto la c.d. "super DIA", vale a dire la dichiarazione sostitutiva del permesso effettivo. In tutti gli altri casi opererà la Scia, pure per le varianti minori che non differiscano dalle indicazioni generali.
f) Non è più prevista l'autorizzazione paesaggistica. Una volta trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti dall’ Ufficio competente, l’amministrazione può concedere l’autorizzazione anche senza parere positivo.
g) Disciplinato (art.23) il fenomeno del c.d. "rest to buy" allo scopo di agevolare il ricorso ad uno strumento che nella prassi ha tentato di offrire una soluzione praticabile ad un mercato in crisi. Il contratto viene sottoposto alla formalità della trascrizione e presenta una disciplina assai articolata, che fa leva sulla normativa già dettata per il preliminare "notarile".
h) Esente da imposta di registro e di bollo la modificazione del contratto di locazione con la quale si preveda la riduzione del canone.
i) Concessa una deduzione dal reddito della persona fisica pari al 20% del prezzo dell'acquisto di un immobile di nuova costruzione o ristrutturato (se l'alienate sia impresa di costruzione o cooperativa edilizia).

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