Ministero dello sviluppo economico, D.M. 24-1-2008, Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155

Ministero dello sviluppo economico, D.M. 24-1-2008, Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
(G.U. 11 aprile 2008, n. 86)


ART. 1
DEFINIZIONE DI RICAVI

1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, si intendono per ricavi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale:
a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per competenza;
b) tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per cassa.


ART. 2
ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE

1. Ai fini del computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione, di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, sono considerati al numeratore del suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale, soltanto i ricavi, come definiti dall'art. 1, direttamente generati dalle attività di utilità sociale come definite dall'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.
2. Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapporto di cui al precedente comma 1 - né per quanto concerne il numeratore, né il denominatore - i ricavi relativi a:
a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
c) sopravvenienze attive;
d) contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale o controllanti la medesima.
3. Nell'ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverse attività, o comunque non chiaramente attribuibili ad un determinato settore di attività, l'attribuzione degli importi viene effettuata in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attività.


ART. 3
PUBBLICITA' E VIOLAZIONI

1. Ai fini dell'osservanza di quanto stabilito dal presente decreto, le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale pubblicano le informazioni riferite all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, unitamente ai dati annuali di bilancio e li evidenziano anche all'interno del bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.
2. In caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della solidarietà sociale e agli uffici del registro delle imprese nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Commento

Il provvedimento mette a fuoco i requisiti ai fini del calcolo della soglia minima percentuale dei ricavi dell'ente imputabili ad attività di utilità sociale ai fini della qualificazione in chiave di impresa sociale.

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