Ministero della solidarietà sociale, D.M. 24-1-2008, Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155

Ministero della solidarietà sociale, D.M. 24-1-2008, Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
(G.U. 11 aprile 2008, n. 86)


ART. 1

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.


ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE.

1. Redazione del bilancio sociale.
1.1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale sono tenute a redigere annualmente un bilancio sociale delle attività svolte.
1.2. Il bilancio sociale deve contenere, suddivise nelle sottospecificate sezioni, almeno le seguenti informazioni:
1.2.1 Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale.
1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori.
a) nome dell'ente;
b) indirizzo sede legale;
c) altre sedi secondarie;
d) nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale rimangono in carica;
e) nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali;
f) settore nel quale l'ente produce o scambia beni e servizi di utilità sociale, con indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati.
1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente.
a) informazioni sull'oggetto sociale come previsto nello statuto;
b) forma giuridica adottata dall'ente, con evidenza delle eventuali trasformazioni avvenute nel tempo;
c) previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente;
d) modalità seguite per la nomina degli amministratori;
e) particolari deleghe conferite agli amministratori;
f) per gli enti di tipo associativo informazioni sui soci dell'ente con indicazione del numero dei soci iscritti, con distinzione tra persone fisiche e giuridiche, dei soci dimessi o esclusi dall'ente;
g) relazione sintetica della vita associativa, con l'indicazione del numero di assemblee svoltesi nell'anno, del numero di soci partecipanti all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio e dei temi sui quali i soci sono stati coinvolti;
h) mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione che lega l'impresa sociale alle singole categorie;
i) compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell'impresa sociale;
l) compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile;
m) indicazione del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti dell'ente con distinta evidenza di valore della retribuzione e numerosità per le diverse tipologie di contratto di lavoro;
n) compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente, con distinta evidenza di valore della retribuzione e tipologia di contratto;
o) numero di donne sul totale dei lavoratori, con dettaglio per ciascuna tipologia di contratto di lavoro;
p) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l'impresa sociale abbia partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta dagli enti partecipati e dell'entità della partecipazione. Nel caso di gruppi di imprese sociali, tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;
q) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro che abbiano nell'impresa sociale partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta dagli enti partecipanti e dell'entità della partecipazione. Analogamente a quanto previsto al punto p), per il caso di gruppi di imprese sociali, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;
r) principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, specificando la natura del rapporto e delle intese;
s) totale dei volontari attivi nell'organizzazione nell'ultimo anno e tipo di impiego presso l'organizzazione, con indicazione del numero di coloro che sono entrati e usciti nel suddetto periodo;
t) numero e tipologie dei beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte;
u) valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario cui l'ente è potenzialmente esposto e dei fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi.
1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività.
a) finalità principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto nell'atto costitutivo o statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell'ultimo anno;
b) riassunto delle principali attività che l'ente pone in essere in relazione all'oggetto sociale con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell'anno;
c) analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo tra quei fattori che sono sotto il controllo dell'ente e quelli che non lo sono;
d) valutazione - utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni;
e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività;
f) descrizione delle attività di raccolta fondi svolte nel corso dell'anno;
g) indicazione delle strategie di mediolungo termine e sintesi dei piani futuri.
1.2.5 Sezione D: Esame situazione finanziaria.
a) analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del requisito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
b) analisi delle uscite e degli oneri;
c) indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell'ente;
d) analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione;
e) costi relativi all'attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate utilizzata per coprire i costi dell'attività di raccolta fondi;
f) analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed indicazione di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'ente.
1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali.
1.3. Quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle stesse, alla valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera d), deve procedersi secondo modalità partecipate, che prevedano l'esplicito coinvolgimento dei beneficiari delle attività - diretti e indiretti - di cui al punto 1.2.3, lettera t).
1.4. In ogni caso, la valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera d), deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria opera presso l'impresa sociale, sia a titolo professionale sia a titolo volontario, secondo metodologie che vanno adattate alla dimensione e alla tipologia dell'impresa stessa.
1.5. Di quanto realizzato ai sensi dei punti 1.3 e 1.4, ivi incluse le motivazioni che vi hanno condotto, si dà conto nel bilancio sociale, ai sensi del punto 1.2.1.

2. Pubblicità.
2.1. Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio.
2.2. Il bilancio sociale viene depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. L'impresa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

Commento

Il provvedimento fa parte di quattro specifici interventi volti a disciplinare specifici aspetti dell'impresa sociale, concretamente sovvenendo al dettato generico dell'art.16 del del d.lgs. 2006/155.

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