Menzioni urbanistiche difettose e atto di trasferimento immobiliare tra nullità testuale e virtuale. Le SSUU risolvono il dilemma. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 8230 del 22 marzo 2019)
La nullità comminata dall’articolo 46 del testo unico dell’edilizia e dagli articoli 17 e 40 della legge 47/1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’articolo 1418 Cc, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile. In presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.