Mentre i regolamenti emanati dal Governo diventano vincolanti con la pubblicazione sulla GU, non altrettanto è a dirsi per quelli che vengano emanati dagli ordini professionali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14450 del 7 giugno 2013)

In tema di regolamento sulla formazione professionale, solo per i regolamenti governativi, che hanno efficacia erga omnes, si può predicare la vincolatività solo a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale giusta la previsione dell’arti. 10 delle disposizioni sulla legge in generale. Per quelli invece che sono espressione della libera autorganizzazione degli ordini professionali l’esigenza di una forma di pubblicità generalizzata si appalesa, da un lato, esuberante rispetto allo scopo della semplice comunicazione agli iscritti - avendo una platea di riferimento ristretta e la cui particolare omogeneità compositiva rende superflui i canali di comunicazione ufficiali valevoli per i precetti ordinari - e dall’altro non necessitata da alcuna norma di ordine primario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie venivano in considerazione le norme regolamentari emanate dal Consiglio nazionale del Notariato con le quali si prevede che il mancato assolvimento dell'obbligo di conseguire punteggio formativo costituisca condotta valutabile ai fini del promuovimento di procedimento disciplinare. La S.C., ribaltando la pronunzia di merito con la quale era stata esclusa la vincolatività del detto regolamento se non all'esito della pubblicazione sulla G.U., ha stimato la sufficienza, a tal fine, della mera comunicazione della normativa secondaria ai soggetti iscritti all'ordine professionale.

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