Mentre i regolamenti emanati dal Governo diventano vincolanti con la pubblicazione sulla GU, non altrettanto è a dirsi per quelli che vengano emanati dagli ordini professionali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14450 del 7 giugno 2013)
In tema di regolamento sulla formazione professionale, solo per i regolamenti governativi, che hanno efficacia erga omnes, si può predicare la vincolatività solo a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale giusta la previsione dell’arti. 10 delle disposizioni sulla legge in generale. Per quelli invece che sono espressione della libera autorganizzazione degli ordini professionali l’esigenza di una forma di pubblicità generalizzata si appalesa, da un lato, esuberante rispetto allo scopo della semplice comunicazione agli iscritti - avendo una platea di riferimento ristretta e la cui particolare omogeneità compositiva rende superflui i canali di comunicazione ufficiali valevoli per i precetti ordinari - e dall’altro non necessitata da alcuna norma di ordine primario.