Mandato senza rappresentanza: impraticabilità dell'azione del terzo volta ad ottenere la condanna del mandatario. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 35162 del 30 novembre 2022)

Il terzo venditore convenuto in giudizio dal mandante-proprietario con l'azione di rivendicazione non può difendersi chiedendo la condanna del mandatario infedele alla consegna dei beni acquistati ex art. 1713 cod. civ.: questa obbligazione deriva dal contratto di mandato a cui il venditore è estraneo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 1706 cod.civ. è possibile per il mandante esercitare l'azione di rivendicazione delle cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario ancorchè privo di poteri rappresentativi direttamente presso il terzo che le abbia cedute. Dibattuta è la giustificazione di tale disposto, dal momento che non vi sarebbe nessun rapporto tra il venditore (terzo rispetto al rapporto di mandato) e il mandante. Diretta produzione degli effetti nella sfera giuridica del mandante? Legittimazione straordinaria del mandante in ordine all'azione? Potrebbe il terzo alienante rivolgersi direttamente al mandante, onde ottenere il pagamento del prezzo? Il trasferimento del diritto di proprietà sul bene richiede un doppio trasferimento (tra mandatario acquirente e mandante) oppure opera
in maniera automatica?
In questo panorama non esattamente solido si ambienta la pronunzia della S.C.: nella fattispecie il terzo venditore che aveva fatto alienazione di beni mobili (libri) al mandatario si era opposto all'azione di rivendicazione promossa dal mandatario domandando la condanna del mandante al quale li aveva consegnati. Prospettazione, questa, respinta dalla Cassazione che ha rilevato come il venditore risulti essere terzo rispetto al contratto di mandato, non potendo conseguentemente evocare il mandatario in relazione all'inadempimento dell'obbligazione di fare consegna del bene al mandante.

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