Mancato riconoscimento di filiazione: determinazione del danno. (Tribunale di Roma, Sez. I, del 19 maggio 2017)

L'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale. Deve pertanto ritenersi provato il danno non patrimoniale in quanto accertata la lesione di valori fondamentali della persona, per cui deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.. A tal fine può farsi ricorso ai criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore, infatti se anche la morte del genitore è situazione sostanzialmente diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima situazione a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione.
In materia di rimborso pro quota dei genitori per le spese sostenute dalla nascita del figlio, come anche per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, il dies a quo per la decorrenza decennale della prescrizione del relativo diritto è rappresentato dalla pronuncia con cui viene accertato il legame di filiazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in considerazione interviene sul delicato tema della qualificazione e della modalità di quantificazione del pregiudizio subito dal figlio a cagione del mancato riconoscimento da parte del padre. Sotto il primo profilo viene in esame il danno non patrimoniale, con tutto quanto segue in riferimento all'equità quale criterio di liquidazione del danno. V'è tuttavia di più: allo scopo di meglio parametrare economicamente il risarcimento, ci si riferisce agli stessi criteri di liquidazione che vengono utilizzati nell'ipotesi di morte del genitore, evento al quale viene assimilato il mancato riconoscimento.

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