Mancato inserimento del nominativo del professionista nell'elenco telefonico: risarcimento del danno anche non patrimoniale a carico del gestore inadempiente. (Tribunale di Milano, Sez. XI, sent. n. 5524 del 30 aprile 2015)
Deve essere riconosciuto all’avvocato il cui nominativo non sia stato inserito nell’elenco del telefono il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’immagine professionale e il diritto patrimoniale per perdita di chance. Detti danni, in quanto di impossibile prova diretta, vanno determinati in via equitativa dal Giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c..