Mancata rilevazione di formalità pregiudizievoli. Responsabilità del notaio e garanzia per evizione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1069 del 14 gennaio 2022)

L'azione risarcitoria proposta nei confronti del notaio rogante dall'acquirente di un immobile, contro cui erano state precedentemente trascritte domande giudiziali pregiudizievoli non rilevate dal notaio, non può essere respinta per mancanza della prova dell'effettiva perdita del bene. Vengono infatti in rilievo i principi in tema di evizione, per cui la perdita lamentata riguarda il diritto dominicale sul bene e non la sua disponibilità e l'azione è esperibile anche a fronte della mera minaccia di evizione, sempre che il diritto prevalente del terzo venga poi accertato o riconosciuto nei termini di cui all'art. 1485 cod.civ., secondo comma. I principi relativi alla responsabilità del venditore si applicano anche in tema di determinazione del danno risarcibile dal notaio, poiché il suo inadempimento determina il medesimo danno da evizione totale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto alla disamina della Cassazione, il notaio incaricato di provvedere al trasferimento immobiliare non aveva rilevato l'esistenza di plurime trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto della negoziazione. La difesa della posizione del professionista, incentrata sulla attuale assenza di danno in capo all'acquirente, stante l'incerto esito dei procedimenti civili di cui alle domande giudiziali trascritte, non ha convinto la S.C., la quale ha rilevato come i principi in tema di fattispecie evizionale di cui al II comma dell'art. 1485 cod.civ., essendo sufficiente la semplice prospettazione dell'altruità del bene, quando sia seguita in concreto l'accertamento dell'altrui diritto dominicale.

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