Mancata annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio. Effetti. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6450 del 6 marzo 2019)

È inefficace l'atto di costituzione in fondo patrimoniale dell'immobile se i coniugi non lo hanno annotano a margine dell'atto di matrimonio. In tema di azione revocatoria, la stessa non ha tra i suoi fatti costitutivi la circostanza che l'atto sia opponibile ai creditori, ma solo che esso sia stato compiuto e che, a seguito di ciò, abbia sottratto formalmente il bene dal patrimonio del debitore. Il particolare sistema di pubblicità regolato per le convenzioni matrimoniali dall’art. 163, terzo comma, cod. civ. opera a garanzia dei coniugi i quali possono, in tal modo, rendere la convenzione opponibile ai terzi. Ciò non significa, però, che l’omissione di tale annotazione possa essere utilizzata, da parte dei coniugi, al fine di bloccare l’azione revocatoria nei confronti dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale. La mancata opponibilità, in altri termini, non può giovare ai coniugi debitori, perché altrimenti in tal modo essi potrebbero evitare ogni contestazione da parte dei creditori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può allegare la difettosa esecuzione della formalità consistente nella annotazione a margine dell’atto di matrimonio (ciò che non rende opponibile ai terzi gli effetti segregativi del fondo patrimoniale) onde escludere la revocabilità dell’atto costitutivo del vincolo. Questa è la portata pratica della pronunzia in considerazione, la quale ha escluso che ai fini del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria ordinaria vi sia l’opponibilità che all’atto viene assicurata in conseguenza dell’effettuazione della predetta formalità. Giova osservare come non giochi analoga funzione la pur necessaria trascrizione dell’atto costitutivo del fondo presso l’Agenzia del Territorio competente.

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