Luci, vedute, violazione delle distanze legali tra le costruzioni dotate di "pareti finestrate". Obbligo di arretramento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4834 del 19 febbraio 2019)

Il principio per cui l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere in alienum", opera esclusivamente nei casi di violazione delle distanze delle vedute e non pure di quelle tra costruzioni, per le quali la presenza delle vedute è mero presupposto fattuale per l'applicazione della disciplina più restrittiva prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame parte dal presupposto in base al quale, ai sensi dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, nelle soprelevazioni, la distanza minima di dieci metri tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, si riferisce a tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno (quali porte, finestre, balconi) e non solo alle pareti dotate di "vedute", vale a dire di aperture che consentano l'affaccio o il prospetto. Allo scopo di assicurare la conformità del manufatto alla disposizione di legge non sarebbe pertanto sufficiente munire l'apertura posta a distanza inferiore a quella legale di elementi che la riducessero a mera "luce".

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