Lottizzazione abusiva: la stipula dell'atto notarile non è di per sè fondante la buona fede dell'acquirente in una situazione di originaria illegalità. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15981 dell’8 aprile 2013)

Nell’illecito lottizzatorio non può ritenersi assiomaticamente sussistente la buona fede dell’acquirente per il solo fatto che quegli si sia rivolto a un notaio quale pubblico ufficiale rogante. Le parti stipulanti infatti - proprio al fine specifico di non fare emergere elementi indiziari di uno scopo lottizzatorio dell’attività negoziale - potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, surrettiziamente incomplete o nebulose, oppure produrre documentazione parziale e non corrispondente alla realtà. Lo stesso notaio, infine, potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva, sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell’evento illecito (facendo proprio il fine degli autori del reato, magari anche con attiva induzione propiziatoria) sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176 , comma II, c.c.. L’intervento del notaio non garantisce una sorta di "ripulitura giuridica" della originaria illegalità dell’immobile abusivo, permettendo che esso resti definitivamente radicato sul territorio, ne può consentire all’acquirente di godere di un acquisto dolosamente o colposamente attuato in ordine ad un bene di provenienza illecita e al costruttore abusivo di conseguire comunque li suo illecito fine di lucro. Argomentandosi in senso difforme (come efficacemente rilevato in dottrina) lo scempio territoriale, che e intollerabile perchè perpetrato in violazione anche dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., diventerebbe praticamente intoccabile e la cultura dell’illegalità diventerebbe diritto acquisito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Singolare pronunzia della S.C., la cui terza sezione ha avuto modo di precisare come il ministero notarile prestato in relazione ad una compravendita immobiliare non possa valere di per sè ad incardinare una situazione di buona fede dell'acquirente tale da rendere costui insensibile alle conseguenze del reato di lottizzazione abusiva. Nella specie era in discussione il ricorso della Procura avverso il provvedimento del Tribunale con il quale era stata accolta l'istanza di riesame proposta dall'acquirente di un'unità immobiliare e, per l'effetto, disposto il dissequestro della stessa.
Ciò che conta, insomma, è il concreto riferimento ai contenuti effettivi dell'atto notarile: la descrizione della destinazione urbanistica della zona edificata, il riferimento ai titoli abilitativi dell'attività edificatoria, l'indicazione delle opere di urbanizzazione la cui esecuzione fosse sposta a carico dell'impresa costruttrice.

Aggiungi un commento