Locazione di immobili ad uso abitativo: compatibilità tra disdetta e successiva risoluzione per mutuo consenso. Conseguenze in tema di prelazione. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 22193 del 1 agosto 2025)

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, non sussiste incompatibilità tra la disdetta in vista della futura scadenza e la successiva risoluzione consensuale del contratto anteriore a tale scadenza, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, al conduttore non spetta il diritto di prelazione previsto per il caso di sua mancata rinnovazione automatica, essendo venuto meno il contratto non per tale ragione, bensì in conseguenza della richiamata risoluzione consensuale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La L. 431 del 1998, intervenuta in materia di locazione ad uso abitativo ha previsto un'ipotesi specifica di attribuzione al conduttore del diritto di prelazione nell'ipotesi in cui il locatore, alla prima scadenza contrattuale, volendo evitare il rinnovo del vincolo, comunicasse una delle specifiche motivazioni previste dall'art. 3 L. 431/1998 (cioè quando costui intendesse vendere l'immobile a terzi e non avesse la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione). Ciò premesso, nell'ipotesi in cui le parti addivenissero alla risoluzione del contratto di locazione per mutuo consenso, più non potrebbe il locatore far valere tale diritto, che postula comunque la sussistenza del rapporto contrattuale. In questo senso neppure la disdetta che fosse stata in precedenza comunicata al conduttore sarebbe in grado di mutare tale situazione, quando successivamente fosse stato raggiunto l'accordo risolutorio consensuale del vincolo contrattuale.

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