Lo svolgimento di un’attività economica da parte di un’associazione non riconosciuta non costituisce elemento sufficiente ad attribuirle la natura giuridica di società. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5836 dell’8 marzo 2013)
Ciò che caratterizza la società, secondo la nozione espressa dall'art. 2247 c.c., è che lo svolgimento in comune tra i soci di un'attività economica sia previsto a scopo di lucro, il quale consiste non solo nel perseguimento di un utile, ma anche nella volontà di ripartirlo tra i soci. Ne deriva che l'eventuale esercizio di un'attività economica da parte di un'associazione non riconosciuta non costituisce di per sé elemento sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la natura giuridica di società, ai fini della applicazione delle norme di legge regolanti i rapporti tra i soci, ove non sia prevista la divisione dei relativi utili tra gli associati e quindi l'attività economica si ponga in funzione meramente accessoria o strumentale - e comunque non prevalente - rispetto al perseguimento degli scopi dell'associazione, nella specie di contribuire alla pratica della educazione fisica e sportiva tra gli associati.