Liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13865 del 13 maggio 2025)

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, ai fini sia dell'adeguata personalizzazione in concreto del pregiudizio, sia dell'esigenza di uniformità di trattamento in casi analoghi, il giudice deve utilizzare una tabella fondata sul "sistema a punti”, che preveda: (a) l'adozione del criterio per punti, con estrazione del valore medio del punto dai precedenti; (b) la modularità del sistema; (c) l'elencazione delle circostanze rilevanti (almeno età della vittima, età del superstite, grado di parentela, convivenza); (d) l'attribuzione dei relativi punteggi e la possibilità di correttivi in aumento o in diminuzione sul risultato finale. È, pertanto, illegittimo il criterio meramente "a forbice" (minimo/massimo) che consenta una determinazione discrezionale del quantum all'interno dell'intervallo, senza una predeterminazione per punti dei fattori valutativi e dei loro effetti economici, salvo che ricorrano circostanze eccezionali espressamente e congruamente motivate.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. fa il punto sulla delicata questione del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla morte di un prossimo congiunto. Non è legittima l'adozione di un sistema di determinazione discrezionale tra un livello minimo e massimo, dovendo essere assunto il ben più articolato sistema "a punti". Esso, in relazione a plurimi parametri, prevede l'attribuzione di un punteggio variabile, atto ad assicurare un corretto adeguamento del risarcimento al concreto pregiudizio subito.

Aggiungi un commento