Limiti di efficacia dell’atto ricognitivo unilaterale di servitù. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10238 del 2 maggio 2013)

L'atto ricognitivo unilaterale di servitù previsto con efficacia costitutiva dall'art. 634 c. c. abrogato non è contemplato dal codice vigente, e non vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione di debito dall'art. 1988 c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali; né lo stesso può configurare un atto di ricognizione, con gli effetti di cui all'art. 2720 c.c ., in ipotesi di preteso acquisto della servitù per usucapione o, in alternativa, per destinazione del padre di famiglia, giacché in tali casi fa difetto il titolo, costituito dal documento precedente, di cui si prova l'esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante decisione (comunque esattamente conforme a Cass. civile, sez. II 24 agosto 1990 n. 8660), da ambientarsi nel controverso ambito dell'accertamento negoziale, con speciale riferimento all'efficacia ed ai limiti di esso.
Assai opportunamente è stato deciso nel senso della inestensibilità, in tema di diritti reali, del principio che in tema di rapporto obbligatorio è posto dall'art.1988 cod.civ.. Non ha pertanto luogo alcuna inversione dell'onere della prova in favore del presunto avente diritto. Nè potrebbe essere invocato il disposto di cui all'art.2720 cod.civ., la cui portata, secondo la giurisprudenza, sarebbe limitata ai soli casi espressamente previsti dalla legge

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