Liberalità d’uso: non sono contrassegnate dall'animus donandi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19636 del 18 settembre 2014)
Il rilevante valore dell'oggetto donato può configurare una liberalità d'uso e non una donazione purché ricorrano elementi, quali le condizioni economiche del donante o altre circostanze peculiari dell'elargizione, tali da escludere l’animus donandi.
(Fattispecie in tema di elargizione di denaro, da padre a figlia, per l'importo di lire 14 milioni, per acquisto di mobili destinati alla casa coniugale).