Legittimata a richiedere il risarcimento del danno provocato da un terzo al patrimonio di una società di capitali è quest'ultima e non già il singolo socio. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2087 del 14 febbraio 2012)

In caso di illecito incidente sul mantenimento in vita della società a responsabilità limitata o che possa comportare un depauperamento del suo patrimonio sociale suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore della partecipazione del socio, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche al socio, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre l'incidenza negativa sulla partecipazione sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può non condividere il principio posto dalla S.C.: se il pregiudizio arrecato dal terzo è stato arrecato al patrimonio sociale è il soggetto titolare dello stesso a potersene dolere, non certamente un altro soggetto, tale il socio, il cui diritto è costituito unicamente dalla posizione al medesimo derivante dalla partecipazione sociale. In altri termini, per il socio il danno è da reputarsi indiretto, riverberandosi direttamente sul valore del compendio sociale.

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