Legato sostitutivo di legittima, legato in conto di legittima. Dintinzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30082 del 19 novembre 2019)

Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima.

Commento

(di Daniele Minussi)
Normalmente il legato è "in conto di legittima": come tale la sua disposizione lascia integra la porzione spettante al legittimario e non ne esaurisce le pretese. Allo scopo di qualificare il legato come sostitutivo ai sensi dell'art. 551 cod.civ. occorre che risulti chiara ed inequivocabile la volontà del testatore di voler sostituire i diritti di legittima con il lascito di cui al legato. In applicazione di tale regola, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva individuato nella scheda testamentaria due simultanee istituzioni: un legato in sostituzione di legittima in favore della coniuge del de cuius, avente ad oggetto l'usufrutto vitalizio di tutti i beni, un'istituzione d'erede in favore dei figli, avente ad oggetto la nuda proprietà degli stessi. Va da se come le dette disposizioni debbano fare i conti anche con il modo di disporre di cui all'art. 549 cod.civ., ai sensi del quale la porzione legittima deve essere libera da pesi e condizioni. Cfr. in senso conforme, Cass. Civ., Sez. II, 23371/2014.

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