Legato sostitutivo della legittima. Modalità del computo a valere sull'asse ereditario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18561 del 30 giugno 2021)

Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall'art. 551 cod.civ., deve gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto il legittimario al quale sia stato assegnato il legato sostitutivo è posto davanti ad un'alternativa. Egli può rinunziare al legato e "chiedere la legittima". All'opposto può scegliere di conseguire il legato: in questo caso egli deve essere considerato semplicemente legatario e non erede. Inoltre il medesimo perde il diritto di domandare l'integrazione del valore del legato qualora risultasse inferiore a quello corrispondente alla porzione legittima. Va notato come, per espressa disposizione dell'art.551 cod.civ., il valore del legato grava sulla porzione indisponibile. Il beneficiario deve essere computato dunque come fosse legittimario ai fini del calcolo della porzione di riserva spettante agli altri legittimari: è questa la logica conclusione alla quale è pervenuta la sentenza in esame. La cosa rileva in quanto il sistema codicistico è imperniato sulla mobilità della quota attribuita a ciascun legittimario: dunque il venir meno di uno di essi potrebbe determinare l'accrescimento della porzione riservata agli altri.

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