Legato o vocazione ereditaria? L'eterno dilemma: quando si può reputare la ricorrenza della istitutio ex re certa. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12158 dell’11 giugno 2015)

L'interpretazione della volontà del testatore espressa nel testamento, si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito cui è riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire detta volontà, con la possibilità di avvalersi, in tale attività interpretativa, delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c., con gli opportuni adattamenti per la particolare natura dell'atto, con la conseguenza che ove tale operazione è aderente a dette regole e la statuizione è sorretta da congrua e logica motivazione, la stessa esula dal sindacato di legittimità.
In tema di distinzione tra erede e legatario, ex art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (c.d. istitutio ex re certa) ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nella universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, determinati beni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie, la Corte di merito aveva interpretato nel senso di attribuire la qualità ereditaria a coloro ai quali era stato destinato nel testamento il bene immobile, in antitesi rispetto alla qualificazione in chiave di legatari dei soggetti ai quali erano stati invece assegnati beni mobili vari. Ciò tuttavia non già in base al mero criterio della comparazione del valore dei beni, bensì in riferimento alle espressioni utilizzate dalla testatrice, la quale aveva espressamente appellato come "eredi universali" gli assegnatari dell'immobile in contrapposizione agli altri soggetti destinatari di specifici beni.
Le conseguenze di tale qualificazione sono rilevanti soprattutto per assegnare la sostanza che non era stata espressamente menzionata nell'atto di ultima volontà, vale a dire le somme di denaro sui conti correnti. Esse infatti devono essere considerate di spettanza dei soli eredi. Ciò tuttavia non già per una pretesa "vis espansiva" dell'institutio ex re certa, bensì per la diretta interpretazione del testamento, che conteneva una titolazione ereditaria testuale.

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